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STATUTO
DEL COMUNE DI GONZAGA


Approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 63 del 5 giugno 2001

 

 

TITOLO I
Principi generali


Art. 1
Autonomia statutaria

1. Il comune di Gonzaga:

a) è ente autonomo locale con rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e nel rispetto delle leggi della Repubblica italiana;

b) è ente democratico che crede nei principi europeistici, della pace e della solidarietà;

c) si riconosce in un sistema statuale unitario di tipo federativo e solidale, basato sul principio dell'autonomia degli enti locali;

d) considerata la peculiare realtà territoriale e sociale in cui si colloca, rivendica per sé e per gli altri comuni uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali, ivi compreso il gettito fiscale, nonché nell'organizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse; ciò nel rispetto del principio della sussidiarietà, secondo cui la responsabilità pubblica compete all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini;

e) valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali;

f) realizza, con i poteri e gli istituti del presente statuto, l'autogoverno della comunità.

 

Art. 2
Finalità

1. Il comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale, culturale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.

2. Il comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche all'attività amministrativa.

3. Il comune riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo, salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apparato originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale di sua competenza.

4. La sfera di governo del comune è costituita dall'ambito territoriale degli interessi. I confini geografici che delimitano la superficie del territorio attribuito al comune definiscono la circoscrizione sulla quale lo stesso esercita le sue funzioni ed i suoi poteri.

5. In particolare il comune ispira prevalentemente la propria azione ai seguenti criteri e principi:

la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso il sostegno e lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione che garantiscano il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali;

il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della famiglia e della persona, anche tramite la promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità, ed in collaborazione con le organizzazioni di volontariato;

il recupero, la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e delle tradizioni locali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita;

la rimozione di tutti gli ostacoli che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza degli individui, impediscono l'effettivo sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione alla vita politica, sociale ed economica del paese dei cittadini;

la promozione di una cultura di pace e cooperazione internazionale e di pluralismo culturale;

la promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile e degli anziani;

la salvaguardia dei diritti dei cittadini, tra i quali la proprietà privata e la sicurezza personale.

6. Al fine di promuovere condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, in seno alla giunta comunale ed agli altri organi collegiali del comune e degli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti, dovrà, di norma e salvo motivato impedimento, essere assicurata la presenza di entrambi i sessi.

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Art. 3
Territorio e sede comunale


1. Il territorio del comune si estende per Kmq. 49.74 confinante con i Comuni di Pegognaga e Suzzara (nord), Reggiolo e Luzzara (sud), Moglia (est), Suzzara e Luzzara (ovest).

2. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel centro di Gonzaga che è il capoluogo del comune, in piazza Castello n.1.

3. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il consiglio e la giunta possono riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

4. La circoscrizione del comune è costituita dalle seguenti frazioni storicamente riconosciute dalla comunità: Bondeno e Palidano.

5. La modifica della denominazione delle borgate e frazioni o della sede comunale può essere proposta dal consiglio comunale previa consultazione popolare.

 

Art. 4
Stemma e gonfalone


1. Il comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Gonzaga.

2. Le insegne del comune sono costituite dallo stemma araldico e dal gonfalone descritti nel decreto del Presidente della Repubblica del 29 luglio 1993, trascritto nel registro araldico dell'archivio centrale dello Stato il 17 settembre 1993 e registrato nei registri dell'ufficio araldico in data 28 settembre 1993 pagina 46.

3. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal sindaco, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata, ovvero nelle caratteristiche descritte nel decreto.

4. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati.

5. La giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del comune per fini non istituzionali soltanto per ragioni di studio ovvero ove sussista un pubblico interesse.

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Art. 5
Programmazione e cooperazione


1. Il comune realizza le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul territorio.

2. Il comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della regione Lombardia, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, assistenziali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.

3. I rapporti con gli altri comuni, con la provincia e la regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia. In considerazione della sua particolare collocazione geografica il comune di Gonzaga promuove e partecipa alla realizzazione di accordi con enti locali di altre province e regioni caratterizzati da comuni tradizioni storiche e culturali e da vocazioni territoriali omogenee che, integrando la loro azione attraverso il confronto ed il coordinamento dei rispettivi programmi, rendono armonico il processo complessivo di sviluppo. Nella qualità di componente della Pianura Occidentale Oltrepo Mantovano e del Distretto industriale 21 della regione Lombardia, il comune di Gonzaga ricerca e partecipa, inoltre, al raggiungimento di accordi ed intese con gli altri enti locali membri di dette istituzioni

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TITOLO II
Ordinamento strutturale

CAPO I
Organi e loro attribuzioni

Art. 6
Organi

1. Sono organi del comune il consiglio comunale, il sindaco e la giunta. Le rispettive competenze sono stabiliti dalla legge e dal presente statuto.

2. Il consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo che, attraverso gli atti fondamentali previsti dalla legge, individua gli obiettivi da perseguire e ne controlla l'attuazione.

3. Il sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del comune; egli esercita inoltre le funzioni di ufficiale di governo secondo le leggi dello stato.

4. La giunta collabora col sindaco nella gestione amministrativa del comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del consiglio.

Art. 7
Consiglio comunale


1. Il consiglio comunale, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione. Il regolamento del consiglio comunale ne disciplina l'autonomia organizzativa, funzionale e finanziaria.

2. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del consiglio comunale sono regolati dalla legge.

3. Il consiglio comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.

4. Il consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico-amministrativo dell'organo consiliare.

5. Il consiglio comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza, legalità, efficacia, efficienza ed equità, ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale e le forme di collaborazione con altri comuni.

6. Gli atti fondamentali del consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

7. Il consiglio comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà e sussidiarietà.

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Art. 8
Sessioni e convocazione


1. L'attività del consiglio comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.

2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.

3. Per la validità delle adunanze del consiglio comunale in prima convocazione è necessaria la presenza della metà dei consiglieri assegnati per legge al comune, senza computare a tal fine il sindaco.

4. La convocazione del consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 (venti) giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.

5. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti gli argomenti da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale.

6. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata nei termini e nei modi indicati dal regolamento.

7. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nell'albo pretorio contestualmente alla notifica ai consiglieri comunali e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.

8. Le sedute del consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.

9. In casi di particolare importanza generale, previsti e disciplinati dal regolamento consiliare, il consiglio comunale può essere convocato dal sindaco in seduta aperta con la partecipazione ed il diritto di parola di rappresentanti di associazioni, enti ed istituzioni e singoli cittadini.

Art. 9
Linee programmatiche di mandato


1. Entro il termine di 30 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del sindaco, sentita la giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del consiglio comunale.

3. Con cadenza almeno semestrale, il consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del sindaco e dei rispettivi assessori, e dunque entro 6 mesi dall'approvazione del bilancio. È facoltà del consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali congiuntamente ovvero disgiuntamente a modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

Art. 10
Commissioni


1. Il consiglio comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni sono composte solo da consiglieri comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate con apposito regolamento.

3. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.

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Art. 11
Consiglieri


1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nell'elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.

3. I consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. A tale riguardo il sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

 

Art. 12
Diritti e doveri dei consiglieri


1. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.

2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del consiglio comunale.

3. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, con le forme e le modalità stabilite dal regolamento, anche nell'ambito dell'esercizio della loro funzione di controllo, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto a ottenere, da parte del sindaco, un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'organo, anche attraverso l'attività della conferenza dei capigruppo, di cui al successivo art. 13 del presente statuto.

4. Ciascun consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.

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Art. 13
Gruppi consiliari


1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del consiglio comunale e ne danno comunicazione al sindaco e al segretario comunale unitamente all'indicazione del nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

2. I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino composti da almeno n. 2 membri.

3. È istituita, la conferenza dei capigruppo, volta a rispondere alle finalità generali indicate dall'art. 12, comma 3, del presente statuto, nonché dall'art. 38, comma 7, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel regolamento del consiglio comunale.

4. Ai capigruppo consiliari è consentito ottenere, gratuitamente, una copia della documentazione inerente gli atti utili all'espletamento del proprio mandato.

5. I gruppi consiliari hanno diritto a riunirsi in un locale comunale messo a disposizione, per tale scopo, dal sindaco.

Art. 14
Sindaco

1. Il sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

2. Egli rappresenta il comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al segretario comunale, al direttore, se nominato, e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.

3. Il sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

4. Il sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni.

5. Il sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla regione e sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

6. Al sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni, quale organo di amministrazione e di vigilanza, e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

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Art. 15
Attribuzioni di amministrazione


1. Il sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune; in particolare il sindaco:

a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del comune nonché l'attività della giunta e dei singoli assessori;

b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il consiglio comunale;

c) convoca i comizi per i referendum previsti dall'art. 8 del decreto legislativo n. 267 del 2000;

d) adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge;

e) nomina il segretario comunale, scegliendolo nell'apposito albo;

f) conferisce e revoca al segretario comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della giunta comunale, le funzioni di direttore generale, nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del direttore;

g) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili;

h) esercita le altre attribuzioni di amministrazione espressamente previste dalla legge.

Art. 16
Attribuzioni di vigilanza


1. Il sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il consiglio comunale.

2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del comune e promuove, direttamente o avvalendosi del segretario comunale o del direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del comune.

3. Il sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al comune, svolgano le loro attività, secondo gli obiettivi indicati dal consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.

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Art. 17
Attribuzioni di organizzazione


1. Il sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del consiglio comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri;

b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;

c) propone argomenti da trattare in giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;

d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al consiglio se di competenza consiliare.

Art. 18
Vice sindaco


1. Il vice sindaco, nominato tale dal sindaco, è l'assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni attribuite al sindaco dalla legge e dallo statuto, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, salvo quanto stabilito dal comma 3 del presente articolo.

2. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli assessori, deve essere comunicato al consiglio e agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all'albo pretorio.

3. Qualora il vice sindaco non sia consigliere, la sostituzione del sindaco nelle funzioni di presidente del consiglio comunale verrà effettuata dai consiglieri secondo l'ordine di anzianità elettiva.

4. In caso di assenza od impedimento contemporaneo del sindaco e del vice sindaco, le funzioni attribuite dalla legge e dallo statuto al sindaco sono esercitate dall'assessore più anziano di età, salvo quanto stabilito dal precedente comma 3.

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Art. 19
Mozioni di sfiducia


1. La mozione di sfiducia nei confronti del sindaco è disciplinata dall'art. 52 del decreto legislativo n.267 del 2000.

Art. 20
Dimissioni e impedimento permanente del sindaco


1. Le dimissioni comunque presentate dal sindaco al consiglio diventano irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

2. L'impedimento permanente del sindaco viene accertato da una commissione, composta da tre persone, eletta dal consiglio comunale e composta da soggetti estranei al consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento.

3. La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal vice sindaco o, in mancanza, dall'assessore più anziano di età che vi provvede di intesa con i gruppi consiliari.

4. La commissione nel termine di 30 giorni dalla nomina relaziona al consiglio sulle ragioni dell'impedimento.

5. Il consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.

Art. 21
Giunta comunale


1. La giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col sindaco al governo del comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza, pubblicità, legalità, efficacia, efficienza ed equità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.

2. La giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal consiglio comunale.

3. La giunta riferisce annualmente al consiglio comunale sulla sua attività.

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Art. 22
Composizione


1. La giunta è composta dal sindaco e da 4 (quattro) assessori di cui uno è investito della carica di vice sindaco.

2. Gli assessori sono scelti tra i consiglieri o tra persone esterne al consiglio, purché dotati dei requisiti di candidabilità, compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale.

3. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del consiglio e intervenire nella discussione, ma non hanno diritto di voto.

Art. 23
Nomina

1. Il vice sindaco e gli altri componenti della giunta sono nominati dal sindaco e presentati al consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

2. Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio e deve sostituire entro 15 giorni gli assessori dimissionari.

3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della giunta coloro che abbiano tra loro o con il sindaco rapporti di parentela, affinità ed affiliazione entro il terzo grado e i coniugi.

4. Salvi i casi di revoca da parte del sindaco la giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio comunale.

Art. 24
Funzionamento della giunta

1. La giunta è convocata e presieduta dal sindaco, che coordina e controlla l'attività degli assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

3. Le sedute sono valide se sono presenti almeno 3 (tre) componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

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Art. 25
Competenze

1. La giunta collabora con il sindaco nell'amministrazione del comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al sindaco, al segretario comunale, al direttore o ai responsabili dei servizi comunali.

2. La giunta opera in modo collegiale, collabora con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali espressi dal consiglio, svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

3. La giunta, in particolare, esercita le funzioni espressamente riservate alla stessa dalle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie vigenti.

4. La giunta autorizza il sindaco a ricorrere od a resistere in giudizio nell'interesse del comune nelle vertenze sottoposte a tutti gli organi giurisdizionali, in ogni grado del giudizio, comprese le controversie nelle quali il comune è parte ricorrente. Nelle controversie tributarie il sindaco può delegare il funzionario responsabile del servizio tributi a rappresentare il comune con tutti i poteri connessi.

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TITOLO III
Istituti di partecipazione e diritti dei cittadini

CAPO I
Partecipazione e decentramento
Art. 26

Consiglio comunale dei ragazzi

1. Il comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del consiglio comunale dei ragazzi in età compresa tra i 13 e 17 anni.

2. Il consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di proporre ed esprimere pareri nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani.

3. Le modalità di elezione e il funzionamento del consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

Art. 27
Partecipazione popolare


1. Il comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'adeguata informazione, l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.

3. Sono istituiti i comitati di frazione, formati da cittadini residenti nella frazione e aventi i requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità a consigliere comunale; non sono eleggibili coloro che fanno già parte degli organi di governo del comune. Tali comitati hanno funzione consultiva e propositiva che verrà svolta sia autonomamente sia su sollecitazione degli organi del comune.

4. Il consiglio comunale predispone e approva un regolamento nel quale vengono definite:

- le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dai commi 1 e 2 del presente articolo;

- il numero dei componenti, le modalità di elezione e di funzionamento dei comitati di frazione.

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CAPO II

Associazionismo e volontariato

Art. 28
Associazionismo

1. Il comune riconosce ed afferma il valore delle libere ed autonome associazioni costituite dai cittadini con il fine di concorrere agli interessi generali della comunità mediante la promozione di finalità culturali, sociali, turistiche e sportive, che sono regolate da principi di democraticità e che non perseguono scopi di lucro.

2. A tal fine la giunta comunale, a istanza delle medesime, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.

3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'associazione interessata depositi presso il comune copia dello statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante.

4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.

Art. 29
Diritti delle associazioni

1. Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'ente nel settore in cui essa opera.

2. Nelle materie e questioni aventi rilevanza per le associazioni il comune raccoglie pareri e promuove consultazioni con quelle del settore interessato.

Art. 30
Contributi alle associazioni

1. Il comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.

2. Il comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.

3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.

4. Il comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato iscritte nell'albo comunale, l'erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.

5. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall'ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzi l'impiego.

Art. 31
Volontariato


1. Il comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.

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CAPO III
Modalità di partecipazione
Art. 32
Consultazioni


1. L'amministrazione comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa.

2. Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento.

Art. 33
Petizioni


1. I cittadini, singoli o associati, possono rivolgersi agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. Il regolamento di cui all'articolo precedente determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

3. La petizione è inoltrata al sindaco il quale la assegna in esame all'organo competente e ne invia copia ai gruppi presenti in consiglio comunale.

4. La petizione è esaminata dall'organo competente entro 30 giorni dalla presentazione.

5. Se il termine previsto al comma precedente non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in consiglio, chiedendo ragione al sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio.

6. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso e motivato, di cui è garantita al soggetto interessato la comunicazione.

Art. 34
Proposte


1. Qualora un numero di 100 cittadini avanzi al sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto e il suo contenuto dispositivo, il sindaco, ottenuti i pareri richiesti dalle norme di legge vigenti, trasmette la proposta unitamente agli eventuali pareri, nonché all'attestazione relativa alla copertura finanziaria, all'organo competente e ai gruppi presenti in consiglio comunale entro 30 giorni. Il regolamento di cui all'art. 32 disciplina le modalità di presentazione delle proposte.

2. L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 60 giorni dalla presentazione della proposta in caso di accoglimento parziale e rigetto della stessa. L'organo competente deve in ogni caso fornire adeguata motivazione delle decisioni assunte.

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Art. 35
Referendum

1. Un numero di elettori non inferiore al 10% degli iscritti nelle liste elettorali ed il consiglio comunale possono chiedere che vengano indetti referendum in tutte le materie di competenza comunale.

2. Non possono essere indetti referendum in materia contabile, di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria i seguenti atti o materie:

a) statuto comunale;

b) regolamento del consiglio comunale;

c) piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi.

3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.

4. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del comune che non abbiano ancora prodotto i loro effetti, ad eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.

5. Il consiglio comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.

6. Il consiglio comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all'oggetto della stessa.

7. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto.

8. Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il consiglio comunale e la giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.

Art. 36
Accesso agli atti


Ai cittadini singoli o associati è garantito il diritto di accesso agli atti e documenti dell'amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, nei limiti previsti dalle disposizioni di legge vigenti e con le modalità prescritte dal regolamento.

Art. 37
Diritto di informazione

Tutti gli atti dell'amministrazione, a esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati, nelle modalità previste dal regolamento.

Art. 38
Istanze

1. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell'attività amministrativa.

2. La risposta all'interrogazione deve essere motivata e fornita entro 30 giorni dall'interrogazione.

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CAPO IV
Difensore civico


Art. 39
Istituzione e compiti

1. Il difensore civico è nominato dal consiglio comunale, anche se scelto in forma di convenzionamento con altri comuni.

2. Il difensore civico, nell'ambito delle attribuzioni stabilite dalle norme di legge in vigore, dal presente statuto e dal regolamento, svolge funzioni di tutela dei diritti dei cittadini e di garanzia dell'imparzialità, della trasparenza e del buon andamento dell'azione amministrativa del comune. Provvede, sia su istanza di terzi che d'ufficio, a segnalare abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.

3. Il difensore civico svolge la sua attività al servizio dei cittadini in piena libertà ed indipendenza e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.

Art. 40
Elezione, durata e requisiti


1. Il difensore civico è eletto a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al comune. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

2. Il difensore civico rimane in carica quanto il consiglio che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento del successore. Può essere confermato per una sola volta con le stesse modalità previste per la sua elezione.

3. Il difensore civico deve possedere una specifica competenza giuridico-amministrativa, certificata dal possesso di adeguato titolo di studio.

Art. 41
Funzioni e prerogative


1. Il difensore civico :

interviene presso l'amministrazione comunale, gli enti e le istituzioni da esso dipendenti, di propria iniziativa ovvero su istanza di cittadini singoli o associati o di formazioni sociali, affinché i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e gli atti siano tempestivamente emanati.

segnala, nei modi e nei termini stabiliti dal regolamento, illegittimità, disfunzioni, abusi, carenze, ritardi, violazioni ed incompetenze e promuove ogni iniziativa al fine di rimuoverne le cause;

segnala eventuali irregolarità o disfunzioni al difensore civico regionale, qualora riscontri anomalie nell'attività amministrativa comunale delegata dalla regione;

svolge le sue funzioni anche nei confronti di enti ed istituzioni pubbliche presenti nel territorio comunale, previ opportuni accordi tra gli stessi ed il comune.

2. Gli organi e gli uffici dell'amministrazione locale e degli enti ed aziende da esso dipendenti sono tenuti ad offrire al difensore civico la massima collaborazione. La mancata adozione degli atti suggeriti dal difensore civico va in ogni caso adeguatamente motivata.

3. Il regolamento sulla partecipazione dovrà prevedere apposite norme per garantire l'indipendenza e l'autonomia del difensore civico nonché i criteri per la determinazione dell'indennità di carica.

4. Il medesimo regolamento dovrà altresì prevedere le cause di decadenza dall'ufficio, i poteri, le attribuzioni, nonché le modalità di risoluzione dei conflitti con l'amministrazione.

5. L'ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dell'amministrazione comunale, unitamente ai servizi e alle attrezzature necessarie allo svolgimento del suo incarico.

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Art. 42
Ineleggibilità, incompatibilità e revoca


1. Non possono essere eletti all'ufficio di difensore civico:

a. coloro che versano in una causa di ineleggibilità o incompatibilità alla carica di consigliere comunale;

b. i membri del parlamento e dei consigli regionali, provinciali, comunali, nonché i membri delle giunte che non siano consiglieri;

c. i componenti dei comitati regionali di controllo e delle sue sezioni;

d. coloro che ricoprono cariche direttive o incarichi esecutivi nei partiti e associazioni sindacali, a qualunque livello;

e. coloro che abbiano subito condanne penali ovvero siano soggetti a procedimenti penali in corso.

2. L'incarico di difensore civico è incompatibile con ogni carica elettiva pubblica, con l'incarico di direzione o gestione delle unità sanitarie locali, con la carica di amministratore di consorzi, enti, imprese, aziende speciali od istituzioni direttamente od indirettamente collegate al comune e con l'esercizio di qualsiasi attività prestata anche solo saltuariamente al comune o ad imprese od enti collegati con il comune.

3. Il difensore civico, per gravi inadempienze ai propri doveri d'ufficio o per comprovata inefficienza, può essere rimosso dall'incarico, previa motivata delibera del consiglio comunale adottata a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, e secondo le modalità procedurali fissate dal regolamento.

Art. 43
Rapporti con il consiglio comunale

1. Il difensore civico presenta entro il mese di marzo la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando le disfunzioni riscontrate e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa. La relazione viene discussa dal consiglio comunale entro il mese di maggio e resa pubblica.

2. In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgenti segnalazioni, il difensore civico può, in qualsiasi momento, farne relazione al consiglio comunale nonché ai gruppi consiliari affinché possano essere attivate nei tempi e nelle modalità vigenti le procedure di controllo previste dalla legge.

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CAPO V

Procedimento amministrativo
Art. 44

Diritto di intervento nei procedimenti

1. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenirvi, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dal regolamento.

2. L'amministrazione comunale deve rendere pubblico il nome del funzionario responsabile della procedura, di colui che è delegato ad adottare le decisioni in merito e il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.

3. Il regolamento comunale provvederà ad indicare le modalità di partecipazione ed intervento sia in relazione ai procedimenti ad istanza di parte che ai procedimenti ad impulso d'ufficio.

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TITOLO IV
Attività amministrativa

Art. 45
Servizi pubblici comunali

1. Il comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

Art. 46
Forme di gestione dei servizi pubblici

1. I servizi pubblici locali sono gestiti nelle seguenti forme:

in economia;

in concessione a terzi;

a mezzo di azienda speciale;

a mezzo di istituzione;

a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata;

a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.

Art. 47
Aziende speciali - struttura

1. Il consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale, e ne approva lo statuto.

2. Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli.

3. Sono organi delle aziende speciali il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore e il collegio di revisione.

4. Il presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal sindaco, fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale, dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.

5. Il direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dal Testo unico approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n.2578, in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta.

6. Il consiglio comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi.

7. Il consiglio comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

8. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione approvate dal consiglio comunale.

Art. 48
Istituzioni

1. Le istituzioni sono organismi strumentali del comune privi di personalità giuridica, ma dotate di autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.

3. Gli organi dell'istituzione sono nominati dal sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione.

4. Il consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle istituzioni ed esercita la vigilanza sul loro operato.

5. Il consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione, deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal consiglio comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento.

6. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell'istituzione.

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Art. 49
Società per azioni o a responsabilità limitata

1. Il consiglio comunale può approvare la partecipazione dell'ente a società per azioni o a responsabilità limitata, per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.

2. L'atto costitutivo, lo statuto e le sue modifiche ovvero l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.

3. Il comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali, considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.

4. I consiglieri comunali possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata costituite o partecipate dal comune, purché in numero non superiore a due per ciascuna Società e non possono ricoprire cariche di rappresentanza e funzioni di coordinamento dell'attività della società.

5. Il sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'ente.

6. Il consiglio comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

Art. 50
Convenzioni

1. Il consiglio comunale, su proposta della giunta, delibera apposite convenzioni, da stipularsi con amministrazioni statali ed altri enti pubblici, al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

3. Le convenzioni sono sottoscritte dal responsabile dell'ufficio e del servizio interessato.

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Art. 51
Consorzi

1. Il comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi, secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.

2. A questo fine, il consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l'obbligo, a carico del consorzio, della trasmissione al comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati con le modalità di cui all'art. 41, 2° comma del presente statuto.

4. Il sindaco o un suo delegato fa parte dall'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Art. 52
Accordi di programma

1. Il sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi, di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del presidente della regione, del presidente della provincia, dei sindaci delle amministrazioni interessate viene definito in un'apposita conferenza, la quale provvede altresì all'approvazione formale dell'accordo stesso, ai sensi dell'art. 34, comma 4, del T.U. enti locali.

3. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del presidente della regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.

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TITOLO V

Uffici e personale
CAPO I
Uffici

Art. 53
Principi strutturali e organizzativi


1. L'amministrazione del comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;

l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;

l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

Art. 54
Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo, attribuita al consiglio comunale, al sindaco e alla giunta e funzione di gestione amministrativa, attribuita al direttore generale e ai responsabili degli uffici e dei servizi.

2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.

4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Art. 55
Regolamento degli uffici e dei servizi


1. Il comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore e gli organi amministrativi.

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Art. 56
Controlli interni


1. L'amministrazione comunale sviluppa, con adeguati strumenti e metodi, un sistema di controlli interni, finalizzato a garantire i processi di verifica economico-gestionale, il riscontro della regolarità amministrativa e contabile, la completa valutazione delle prestazioni dirigenziali, nonché l'analisi valutativa dello stato di attuazione dei piani e dei programmi dell'ente.

2. La disciplina dei profili strutturali e procedurali delle differenti tipologie di controllo e valutazione è definita in relazione ai processi di sviluppo dell'azione amministrativa, con specifiche disposizioni regolamentari.

3. L'organizzazione del sistema di controlli interni dell'amministrazione è demandata ad appositi atti a valenza organizzativa.

4. Il controllo strategico è svolto comunque da strutture che rispondono direttamente agli organi di indirizzo politico.

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CAPO II

Personale direttivo

Art. 57
Direttore generale

1. Il sindaco, previa delibera della giunta comunale, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, con riferimento all'art. 108, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000.

2. Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il sindaco.

3. Le funzioni ed attribuzioni del direttore generale sono regolate dalle disposizioni di legge in vigore.

Art. 58
Responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento di organizzazione e nel regolamento organico del personale.

2. Le funzioni e le attribuzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi sono regolate dalle disposizioni di legge in vigore nonché dal regolamento di cui al comma 1 del presente articolo.

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CAPO III
Il segretario comunale

Art. 59
Segretario comunale

1. Il segretario comunale è nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.

2. Il consiglio comunale, qualora non intenda disporre una gestione unitaria del servizio di segreteria, può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione associata dell'ufficio del segretario comunale.

3. Le funzioni e le attribuzioni del segretario comunale, che svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, sono stabilite dalle disposizioni di legge in vigore.

Art. 60
Vicesegretario comunale

1. Tra i funzionari apicali dell'ente in possesso di laurea in materie giuridico-economiche potrà essere individuato un vicesegretario.

2. Il vicesegretario sostituisce il segretario in caso di assenza o impedimento.

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CAPO IV

La responsabilità

Art. 61
Responsabilità verso il comune

1. Gli amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

2. Il sindaco, il segretario comunale, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza, direttamente od in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità, ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al procuratore della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al segretario comunale o ad un responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del sindaco.

Art. 62
Responsabilità verso terzi


1. Gli amministratori, il segretario, il direttore e i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2. Il comune, ove abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore, dal segretario o dal dipendente, si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

3. La responsabilità personale dell'amministratore, del segretario, del direttore o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, che nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni, al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.

4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del comune, sono responsabili in solido il presidente e i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

Art. 63
Responsabilità dei contabili


1. Il tesoriere e ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del comune, deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.

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CAPO V
Finanza e contabilità

Art. 64
Autonomia finanziaria

1. Il comune, nell'ambito dell'autonomia finanziaria riconosciuta dalla legge, determina l'entità ovvero i criteri circa la compartecipazione degli utenti alla copertura dei costi dei servizi, di cui lo stesso assicura lo svolgimento.

2. Il comune, nell'attivare il concorso dei cittadini per la copertura dei costi dei servizi, ispira le proprie determinazioni a criteri di giustizia ed equità, distribuendo il carico tributario, in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive.

3. I procedimenti amministrativi per l'accertamento della fiscalità locale hanno riguardo, oltre alla specifica disposizione normativa, a quanto dettato dalla legge 27 luglio 2000, n. 212. E' riservata al consiglio comunale l'approvazione di apposita "Carta dei servizi per i diritti dei contribuenti".

Art. 65
Controllo di gestione

1. Nel rispetto dei principi dell'ordinamento finanziario e contabile, per permettere il controllo economico sulla gestione ed il controllo sull'efficacia dell'azione del comune, il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili saranno redatti in modo da consentire una lettura per programmi, progetti, servizi ed obiettivi.

2. Nel regolamento di contabilità dovranno essere previste metodologie di analisi e valutazioni, indicatori e parametri nonché scritture contabili che consentano oltre il controllo sull'equilibrio finanziario della gestione bilancio, la valutazione dei costi economici dei servizi, l'uso ottimale del patrimonio e delle risorse umane, la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli progettati con l'analisi delle cause degli scostamenti e le misure per eliminarli.

3. Sulla base dei criteri e delle metodologie individuate nel regolamento di contabilità, i funzionari responsabili dei servizi dovranno periodicamente riferire circa l'andamento dei servizi e delle attività a cui sono preposti con riferimento all'efficienza ed economicità degli stessi.

4. Il consiglio comunale conosce dell'andamento della gestione finanziaria ed economica del comune anche attraverso la richiesta di relazioni informative e propositive alla giunta, ai revisori dei conti, al segretario ed ai funzionari responsabili dei servizi sugli aspetti gestionali delle attività e dei singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione e gestione dei servizi ed allo stato di attuazione dei programmi.

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Art. 66
Revisori dei conti

1. Il regolamento di contabilità disciplinerà l'organizzazione e le modalità di funzionamento dell'ufficio dei revisori dei conti, individuando le funzioni di verifica, di impulso, di proposta e di garanzia.

2. Saranno previsti altresì i sistemi ed i meccanismi tesi ad assicurare idonee forme di collegamento e cooperazione tra gli organi politici e burocratici del comune ed i revisori.

3. Il regolamento disciplinerà le cause di ineleggibilità ed incompatibilità all'ufficio dei revisori, in modo da assicurare principi di imparzialità ed indipendenza e verranno previste le modalità di revoca e di decadenza, estendendo ai revisori, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai sindaci revisori delle società per azioni.

4. I revisori hanno diritto di accesso agli atti ed ai documenti dell'ente con le modalità ed i limiti definiti dal regolamento.

Art. 67
Demanio e patrimonio

1. Il comune adotta un regolamento per la gestione, manutenzione, conservazione ed utilizzazione dei beni comunali.

Art. 68
Attività contrattuale


1. Il comune, per gli appalti dei lavori, per le forniture di beni e servizi, per gli acquisti e le vendite, per le permute, per le locazioni e gli affitti relativi alla propria attività istituzionale, applica le procedure stabilite dalla legge, dallo statuto e dal regolamento per la disciplina dei contratti.

2. La stipulazione del contratto deve comunque essere preceduta da apposita determinazione indicante:

il fine che il contratto intende conseguire;

l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

le modalità di scelta del contraente, in conformità alle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato, nonché le ragioni che ne sono alla base.

3. Il comune applica le procedure previste dalla normativa comunitaria, recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico.

Art. 69
Regolamento di contabilità

1. Il comune approva il regolamento di contabilità nel rispetto dei principi di cui al presente titolo e dell'ordinamento finanziario e contabile disciplinato dalla legge dello Stato.

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CAPO VI
Disposizioni transitorie e finali

Art. 70
Pubblicità degli atti


1. Tutte le deliberazioni del comune e le determinazioni adottate dai responsabili e dal direttore sono pubblicate mediante affissione nell'albo pretorio nella sede dell'ente per quindici giorni consecutivi salvo, specifiche disposizioni di legge.

2. In caso di sedi distaccate, le determinazioni dei responsabili possono essere pubblicate all'albo istituito presso la sede servizio-settore.

Art.71
Regolamenti

1. I regolamenti comunali, nonché le modifiche ai medesimi, salvo quanto previsto da specifiche normative statali, entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla ripubblicazione della relativa deliberazione di approvazione divenuta esecutiva.

Art. 72
Contravvenzioni

1. E' istituita nel comune di Gonzaga la sanzione amministrativa per la violazione ai regolamenti comunali e alle ordinanze sindacali e dirigenziali.

2. Si demanda a specifico regolamento l'articolazione dei procedimenti sanzionatori.

L'ammontare delle sanzioni è stabilito nei singoli regolamenti comunali


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