I.C.I. Imposta Comunale sugli Immobili
Informazioni aggiornate al D.L. 27/05/2008, n. 93, convertito in L. 24/07/2008, n. 126
ESENZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE Il D.L. 27/05/2008, n. 93, convertito con modificazioni in L. 24/07/2008, n. 126, prevede l’esenzione dall’ICI, a decorrere dall’1/1/2008, per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e le relative pertinenze, ad eccezione delle categorie catastali A01, A08 e A09. L'imposta comunale sugli Immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo n.504 del 30.12.1992, è dovuta, per anno solare, per il possesso di fabbricati, aree edificabili, e terreni agricoli. L'imposta deve essere pagata da tutti i possessori di immobili a titolo di proprietà, o titolari di diritti reali di godimento quali usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi, e diritto di superficie. Sono tenuti al pagamento anche i residenti all'estero. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario. Nel caso di cooperative: a proprietà divisa, paga la cooperativa sino al giorno di assegnazione degli alloggi ai soci; a proprietà indivisa, paga sempre la cooperativa. Se l'immobile è posseduto da più proprietari, l'I.C.I. deve essere ripartita proporzionalmente tra loro in base alle quote di proprietà. Se l'immobile è gravato da un diritto reale di godimento, l'imposta deve essere pagata da chi gode tale diritto, in proporzione alla propria quota. Per esempio, con un usufrutto del 50% l'I.C.I. sarà a carico dell'usufruttuario per questa percentuale e del proprietario per il restante 50%; mentre se l'usufrutto è totale l'imposta è a carico totalmente dell'usufruttuario.
ALIQUOTE ICI ANNO 2010 - 4,80 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo se appartenenti alle categorie catastali A01, A08, A09; -4,00 per mille per le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A01, A08, A09 possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulta locata; -4,00 per mille per i fabbricati o le porzioni di fabbricato realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attività di costruzione ed alienazione di immobili per un periodo massimo di tre anni; -2,00 per mille per gli immobili dati in locazione a titolo di abitazione principale con contratti sottoscritti sulla base di accordi stipulati ai sensi della Legge 9/12/1998, n. 431 comma 3 dell'art.2; -2,00 per mille per gli immobili dati in locazione a titolo di abitazione principale con contratti sottoscritti presso l'Agenzia della Casa sulla base di accordi stipulati ai sensi della Legge 9/12/1998, n. 431 comma 3 dell'art.2; -7,00 per mille per gli altri immobili;
DETRAZIONI E AGEVOLAZIONI 2010 Detrazione euro 104,00 per: - Abitazione principale di categoria A01, A08 e A09 (comprese le unità immobiliari possedute da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, se delle categorie catastali indicate)
MODULISTICA
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