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I.C.I.
Imposta Comunale sugli Immobili

Informazioni aggiornate al D.L. 27/05/2008, n. 93, convertito in L. 24/07/2008, n. 126


ESENZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE
Il D.L. 27/05/2008, n. 93, convertito con modificazioni in L. 24/07/2008, n. 126,  prevede l’esenzione dall’ICI, a decorrere dall’1/1/2008, per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e le relative pertinenze, ad eccezione delle categorie catastali A01, A08 e A09.
 L'imposta comunale sugli Immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo n.504 del 30.12.1992, è dovuta, per anno solare, per il possesso di fabbricati, aree edificabili, e terreni agricoli. L'imposta deve essere pagata da tutti i possessori di immobili a titolo di proprietà, o titolari di diritti reali di godimento quali usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi, e diritto di superficie.
Sono tenuti al pagamento anche i residenti all'estero.
Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario. Nel caso di cooperative: a proprietà divisa, paga la cooperativa sino al giorno di assegnazione degli alloggi ai soci; a proprietà indivisa, paga sempre la cooperativa. Se l'immobile è posseduto da più proprietari, l'I.C.I. deve essere ripartita proporzionalmente tra loro in base alle quote di proprietà.
Se l'immobile è gravato da un diritto reale di godimento, l'imposta deve essere pagata da chi gode tale diritto, in proporzione alla propria quota. Per esempio, con un usufrutto del 50% l'I.C.I. sarà a carico dell'usufruttuario per questa percentuale e del proprietario per il restante 50%; mentre se l'usufrutto è totale l'imposta è a carico totalmente dell'usufruttuario.

ALIQUOTE ICI ANNO 2010
- 4,80 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo se appartenenti alle categorie catastali A01, A08, A09;
-4,00 per mille per le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A01, A08, A09 possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulta locata;
-4,00 per mille per i fabbricati o le porzioni di fabbricato realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attività di costruzione ed alienazione di immobili per un periodo massimo di tre anni;
-2,00 per mille per gli immobili dati in locazione a titolo di abitazione principale con contratti sottoscritti sulla base di accordi stipulati ai sensi della Legge 9/12/1998, n. 431 comma 3 dell'art.2;
-2,00 per mille per gli immobili dati in locazione a titolo di abitazione principale con contratti sottoscritti presso l'Agenzia della Casa sulla base di accordi stipulati ai sensi della Legge 9/12/1998, n. 431 comma 3 dell'art.2;
-7,00 per mille per gli altri immobili;

DETRAZIONI E AGEVOLAZIONI 2010
Detrazione euro 104,00 per:
- Abitazione principale di categoria A01, A08 e A09 (comprese le unità immobiliari possedute da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, se delle categorie catastali indicate)


MODULISTICA

 Modulo richiesta agevolazione contratti da Legge 431/98: scarica il modulo



MODALITA' DI PAGAMENTO: clicca qui

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE: clicca qui

RIDUZIONI, RIMBORSI, RAVVEDIMENTO OPEROSO, SANZIONI: clicca qui

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: clicca qui

ALIQUOTE ICI ANNO 2005, 2006, 2007 e 2008: clicca qui

DETRAZIONI E AGEVOLAZIONI 2005, 2006, 2007 e 2008: clicca qui


VALORI AREE FABBRICABILI
(Estratti dalle deliberazioni del Consiglio Comunale n.14 del 31.03.2005, n.22 del 05.04.2006, n.27 del 26.04.2007, n. 12 del 15/02/2010): anno 2005, anno 2006, anno 2007, anno 2008, 2009, 2010.



 

 

 

 

     

     

     

     



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