ACCESSO CIVICO
Ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. n.33/2013, come da ultimo modificato dal D.Lgs.n.97/2016, l'accesso civico si sostanzia mediante il diritto, esercitabile da chiunque:
- di richiedere documenti, informazioni o dati la cui pubblicazione è obbligatoria per legge, nel caso in cui sia stata omessa la loro pubblicazione da parte delle pubbliche amministrazioni che hanno formato tali atti;
- di accedere ai dati ed ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n.33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall'art.5-bis del predetto decreto.
ESCLUSIONI E LIMITI ALL'ACCESSO CIVICO:
- pregiudizio concreto alla tutela di interessi pubblici: sicurezza pubblica e ordine pubblico, sicurezza nazionale, difesa e questioni militari, relazioni internazionali, politica e stabilità finanziaria ed economica dello Stato, conduzione di indagini sui reati ed il loro perseguimento, regolare svolgimento di attività ispettive;
- pregiudizio concreto alla tutela di interessi privati: protezione dei dati personali, libertà e segretezza della corrispondenza, interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, diritto d'autore e segreti commerciali;
- atti coperti da segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge;
Se i predetti limiti riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, deve essere consentito l'accesso agli altri dati o alle altre parti; inoltre tali limiti si applicano unicamente per il periodo nel quale la protezione è giustificata in relazione alla natura del dato.
La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcune limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata ma deve identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti, è gratuita e può essere trasmessa con le seguenti modalità:
- telematica, a mezzo pec, al seguente indirizzo pec: gonzagamn@legalmail.it;
- a mezzo fax al numero: 0376/528082;
- a mezzo posta, all'indirizzo: Comune di Gonzaga- Ufficio Protocollo- P.zza Castello 1, Gonzaga (MN);
- a mano, all'Ufficio Protocollo, nei seguenti giorni / orari di apertura al pubblico: dal Lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 il sabato dalle 8.30 alle 11.30 ed il mercoledì pomeriggio dalle 14.30 alle 16.30;
L'ufficio deputato al ricevimento delle istanze di accesso civico è l'ufficio Protocollo, che provvederà alla registrazione ed all'assegnazione all'ufficio competente.
Il rilascio dei dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.
Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente ed agli eventuali contro interessati.
In caso di accoglimento, l'amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui l'istanza riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, ai sensi D.Lgs. n.33/2013 s.m.i., a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti ed a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.
Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere motivati con riferimento ai casi ed ai limiti di cui all'art.5-bis del D.Lsg. n.33/2013.
Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine di 30 giorni, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che decide con provvedimento motivato, entro il termine di 20 giorni.
Avverso la decisione dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al TAR.